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Estensione dei Limiti di Navigazione sui Natanti

La normativa italiana prevede che le unità inferiori o uguali a 10 metri di lunghezza, definite “natanti”, siano esenti dall'obbligo di immatricolazione, e quindi possano navigare praticamente senza documenti, se non quelli dell’apparato motore.
Esiste una doppia regolamentazione per i natanti, a seconda che siano marcati CE o NON marcati.
 

Natanti senza "Marcatura CE":

I natanti da diporto, costruiti in base alla legge 50\1971, se in possesso di un certificato di omologazione e della relativa dichiarazione di conformità, possono navigare nei limiti e con le persone previsti dal certificato; se non ne sono dotati, è possibile rilasciare un attestazione di idoneità che certifichi gli effettivi limiti del natante. 

 

I natanti, per navigare fino a 12 miglia dalla costa devono essere riconosciuti idonei dal nostro Organismo Notificato (www.qualitysecurity.it). Per ottenere la certificazione basta prendere contatti con i nostri uffici ai fini della visita del natante e del rilascio dell'attestazione di idoneità. Non è previsto che il documento debba essere vistato dall'Autorità marittima. 

 

In ogni caso un natante non marcato CE  non potrà MAI superare le 12 miglia  dalla costa se non viene immatricolato.

 

Riepilogo:
I NATANTI senza marcatura CE possono navigare:
- entro 6 miglia dalla costa;
- entro 12 miglia dalla costa se omologati per la navigazione senza alcun limite o riconosciuti idonei per questa navigazione da un organismo tecnico notificato. In questo caso la copia del certificato di omologazione con la dichiarazione di conformità o l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo devono essere conservati a bordo durante la navigazione.

Condizioni per navigare Oltre 6 miglia dalla costa 

Natanti senza marcatura CE

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  1. Deve essere pontato; 
  2. Deve essere lungo almeno 5 metri fuori tutto e 4,50 al galleggiamento e deve avere un bordo libero di almeno 45 centimetri; 
  3. Deve avere un pozzetto il cui fondo, a natante fermo, si trovi ad almeno 10 cm dalla linea di galleggiamento; 
  4. Il pozzetto deve essere stagno (cioè non deve comunicare con volumi all'interno della barca) e autosvuotante; inoltre gli scarichi devono avere dimensioni adeguate al volume del pozzetto; 
  5. Il natante deve inoltre essere sottoposto ad una visita con prova di sbandamento laterale.
     

Il nostro studio navale è in grado di rilasciare la Certificazione tramite Quality & Security - Organismo Notificato CE. Il natante sarà sottoposto,  da parte del perito,  ad ispezione in acqua.

Quante persone può trasportare il vostro natante ?

 

Di solito sono indicate sul certificato di omologazione, se il natante ne è dotato. I natanti non marcati CE privi di certificato di omologazione possono trasportare:

  • 3 persone fino a 3,50 m di lunghezza;
  • 4 persone da 3,51 a 4,50 m di lunghezza;
  • 5 persone da 4,51 a 6,00 m di lunghezza;
  • 6 persone da 6,01 a 7,50 m di lunghezza;
  • 7 persone da 7,51 a 8,50 m di lunghezza;
  • 8 persone oltre 8,50 m di lunghezza;

Natanti “Marcati CE” 
Natanti con "Marcatura CE": possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione (A, B, C, D) e comunque entro 12 miglia dalla costa (Codice della Nautica da Diporto, art. 27). Va tenuto presente che le categorie di progettazione non indicano limiti di “distanza”, ma sono riferite alle condizioni del vento e del mare. Questi i parametri:  
  

Categoria A:  Senza alcun limite

Categoria B: Con vento fino a forza 8 e onde di altezza fino a 4 metri (MARE AGITATO)

Categoria C: Con vento fino a forza 6 e onde di altezza fino a 2 metri (MARE MOLTO MOSSO)

Categoria D: In acque protette, con vento fino a forza 4 e onde fino a 0,5 metri.

 

Volete cambiare i Limiti di Navigazione?

Registrate il Vostro Natante sotto un'altra bandiera...(Noi consigliamo quella Polacca… ma attenzione al tipo di Patente!!)

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Bandiera Romania

Bandiera Maltese

Bandiera Ceca

Bandiera Polacca

Aumento dei limiti di navigazione per Unità da diporto ante-CE

 

Caso studio (esempio): Meteor 1980
 

1.  Quadro normativo
 

Le unità da diporto costruite prima della Direttiva 94/25/CE sono soggette alla normativa nazionale, in particolare al D.Lgs. 171/2005 e al D.M. 29 luglio 2008 sui requisiti essenziali di sicurezza. L’estensione dei limiti di navigazione è possibile solo previa verifica tecnica.
 

2. Possibilità di aumento del limite


Nel caso di studio, per un Meteor del 1980, è tecnicamente possibile procedere a un incremento del limite di distanza dalla costa, purché siano soddisfatti i requisiti di sicurezza richiesti per la nuova categoria proposta.
 

3. Requisiti tecnici richiesti


Per la modifica del limite di navigazione devono essere verificate e certificate:

 

  • Stabilità trasversale (curva GZ)
  • Galleggiabilità e compartimentazione
  • Assetto e pescaggi
  • Capacità di recupero dopo sbandamento
  • Struttura e integrità dello scafo
  • Dotazioni di sicurezza per la nuova categoria

 

4.    Prove necessarie
 

Le prove richieste includono:
 

  • Prova di stabilità statica secondo metodi riconosciuti
  • Misurazione dei pesi e baricentro
  • Verifica dell’assetto e della linea di galleggiamento
  • Ispezione strutturale

 

5. Procedura

 

  • Analisi tecnica preliminare dell’unità
  • Esecuzione delle prove sperimentali
  • Redazione del Technical Report
  • Trasmissione all’Autorità competente per l’aggiornamento dei limiti
     
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+39 3478541423      info@studionavale.it     Pec: emanuele.vecchio1@pec.it

 

 

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